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Scritto da OnlySub
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Wednesday 16 April 2008 |
La Riserva Marina

ZONA “A” di riserva integrale
In tale zona sono vietate:
- a) l’asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
- la pesca, sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
- l’alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua nonché la discarica dei rifiuti solidi o liquidi e in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
- l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull’area.
In tale ZONA è permesso, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Manfredonia la balneazione, la navigazione, l’accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere, per finalità scientifiche e per visite guidate; l’immersione con o senza apparecchio di respirazione.
ZONA “B” di riserva generale
In tale zona sono vietate:
- qualsiasi forma di pesca o di prelievo da parte dei subacquei muniti o meno di apparecchi respiratori;
- qualsiasi attività che possa alterare direttamente o indirettamente l’ambiente geofisico o possa comunque arrecare danno all’ambiente;
- in tale ZONA è consentito, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Manfredonia, la navigazione, la pesca sportiva con lenza da fermo e da traino, la pesca professionale con esclusione dello strascico, immersioni e attività fotografiche subacquee
ZONA “C” di riserva parziale
In tale ZONA è ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti e stabiliti con ordinanza n.5/90 in data 05.03.1990 della Capitaneria di Porto di Manfredonia. La pesca professionale, con esclusione dello strascico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia.
I contravventori saranno perseguiti a mente dell’art. 30 Legge 31.12.1982 n. 979 (sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 5.000.000).
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Ultimo aggiornamento ( Wednesday 16 April 2008 )
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