Thursday 29 July 2010
 
  Home page arrow Subacquea arrow Normativa Sub arrow Disciplina della pesca sportiva in Italia
Template designed by Massimiliano FIORESE
 
Home page
L'associazione
Notizie
Corsi Subacquei
Brevetti Sub SEI
Brevetti Sub SSI
Principi anatomofisici
Immersioni
Subacquea
Recensione prodotti
Calendario
Guestbook
Camere Iperbariche
Numeri utili
Cerca nel sito
- - - - - - -
Territorio
Segnala sito ad un amico
Oroscopo
Chat live
Link in rilievo
SEI Italia
Scubaportal
Alessandro Talamona Trainer SSI
Disciplina della pesca sportiva in Italia PDF Stampa E-mail
Valutazione utente: / 1
ScarsoOttimo 
Scritto da OnlySub   
Saturday 14 June 2008

Disciplina della pesca sportiva in Italia

Legge n.963 del 14 Luglio 1965 n. 963
art. 18 - La pesca subacquea con fucile o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni 16. Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservare nella* detenzione e l'uso del fucile subacqueo e attrezzi similari.

DPR 2/10/1968. n. 1639
Regolamento per l'esecuzione della Legge 14/7/65 N. 963 Concernente la disciplina della pesca marittima: Titolo 3 Cap 3. sez. 3: Della Pesca Subacquea: art. 128, 129, 130, 131 (come modificati dal DPR 18/3/83 n. 219 e dalla Legge 25 / 8/1988 n. 381)

art. 128 Pesca subacquea Professionale.
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di coralli e molluschi.

art. 128 bis Pesca sportiva
La pesca sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo non può raccogliere coralli o molluschi. Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei. E" consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione. fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea

art. 129. Limitazioni
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

  1.   a distanza inferiore a 500 Mt. dalla spiaggia frequentata dai bagnanti:
  2. a distanza inferiore a 100 Mt. dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta:
  3. a distanza inferiore a 100 Mt. dalle navi ancorate fuori dal porti:
  4. in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi determinate dal Capo del Compartimento marittimo:
  5. dal tramonto al sorgere del sole:

Art, 130 Segnalazioni
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non Inferiore ai 300 metri: se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare dentro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

art 1.31 Limitazioni di uso de! fucile subacqueo
É vietato tenere il fucile in posizione di armamento se non in immersione

DM Marina Mercantile del 1/6/1987 n. 249
Norme per la pesca subacquea professionale e per la salva guardia e la sicurezza dei pescatori subacquei

  1. La pesca subacquea professionale è consentita solamente a coloro che sono In possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei.
  2. La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
    - Al pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, mollusco e crostacei.
  3. Al fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente e per ogni singolo mezzo nautico, e una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo re stando 11 divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subcquea.
    Durante l'attività di pesca subacquea 11 pescatore deve esse re costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza: in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso un a cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

 

 

Ultimo aggiornamento ( Saturday 14 June 2008 )
 
< Prec.
Comunicazioni

SEI Scuba Educators International

 

SSI Scuba Schools International

 

E' possibile ora, per tutti gli utenti registrati, consultare la propria posta elettronica @onlysub.eu dopo aver effettuato l'accesso nell'Area Riservata.

Se ancora non hai una casella postale e sei un membro iscritto dell'associazione, affrettati a richiederela al direttivo.

 
Area riservata





Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
Contatti Skype

Clicca sul nome qui sotto elencato per contattare un operatore OnlySub attualmente online tramite Skype.



    Sondaggi
    Il Tuo mare preferito
     

    academy   acque   addestramento   aria   basanese   campomarino   capitaneria   corsi   dan   diver   diving   gas   guida   immersione   immersioni   isole   istruttore   nuoto   open   pesca   porto   pressione   profondità   regolamento   respirazione   scuba   soccorso   sott`acqua   sport   sportiva   ssi   sub   subacquea   subacquee   subacquei   subacqueo   superficie   termoli   tremiti   uisp   water  


    © 2010 OSA - OnlySub Academy Campomarino

    Grafica, parte dei contenuti e codice per gentile concessione di Massimiliano FIORESE.
    Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi di aggiornamento occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001.