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Disciplina attivita' di istruttore, di guida subacquea, diving center e centri addestramento |
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Scritto da Massimiliano Fiorese
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Sunday 09 August 2009 |
Legge Quadro di Disciplina delle attività di
istruttore e di guida subacquea, nonché dei centri di immersione e dei
centri di addestramento subacqueo.
art. 1 (Finalità)
- La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per
l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle attività di
istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme
in materia di ordinamento delle attività di centro d'immersione
subacquea e di centro di addestramento subacqueo e disciplina
l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle
associazioni senza scopo di lucro.
art. 2 (Definizioni)
- Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende
l'insieme delle attività compatibili con la osservazione dell'ambiente
marino sommerso, nelle varie forme e modalità e, se effettuate con
autorespiratore, entro i limiti della curva di sicurezza, che non
comportino soste obbligatorie di decompressione ed a profondità non
superiori a quaranta metri, da persone in possesso di brevetto
subacqueo. E' esclusa da dette attività la pesca subacquea. Tali
attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia
dell'ambiente.
- E' istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente
brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a
persone singole e a gruppi, le tecniche di immersione subacquea
prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue
specializzazioni, esercitata anche con l'ausilio di attrezzi atti a
consentire la respirazione durante l'immersione, nei limiti di cui al
comma 1.
- E' guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore
nell'addestramento dei singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi
di persone in possesso di brevetto, che attesti l'addestramento almeno
di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di
attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei
limiti di cui al comma 1.
- Per brevetto subacqueo a fini turistico-ricreativi si intende un
attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo,
previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una
organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e
ricreativi, inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della
presente legge.
- Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi
turistici le imprese o associazioni a diffusione nazionale o
internazionale, sia italiane che straniere, che prevedano come oggetto
sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione ed
addestramento per l'esecuzione di immersioni subacquee a scopo
turistico.
- Le organizzazioni didattiche esercitano la loro attività statutaria
sotto la loro responsabilità e con la vigilanza delle regioni
territorialmente competenti.
- E' centro d'immersione subacquea un'impresa che opera nel settore
dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla
pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e
ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico,
organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che
garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica,
nonché il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.
- E' centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto
all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e
ricreativa. In virtù di opportune risorse di tipo logistico,
organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che
garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica,
nonché il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.
- Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica.
art. 3 (Autorizzazioni)
- L'esercizio delle attività di istruttore subacqueo e di guida
subacquea è condizionato all'iscrizione negli elenchi regionali degli
istruttori subacquei e delle guide subacquee ed è svolta:
- all'interno dei centri d'immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati;
- all'interno delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 8;
- in modo autonomo
art. 4 (Elenchi regionali)
- Le regioni predispongono gli elenchi regionali degli istruttori
subacquei e delle guide subacquee. Possono iscriversi all'elenco tutti
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Le
regioni definiscono le modalità di gestione dei medesimi elenchi,
nonché eventuali norme transitorie per la fase di prima applicazione
della presente legge.
- Una specifica sezione dell'elenco è riservata all'iscrizione delle
organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea, sia italiane che
straniere, con attività consolidata e documentata, anche nell'ambito
dell'Unione europea, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti
previsti alla lettera e) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 5.
art. 5 (Requisiti di iscrizione agli elenchi regionali)
- Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e
delle guide subacquee gli aspiranti all'esercizio della attività
debbono possedere i seguenti requisiti:
- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.
Sono equiparati i cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la
loro posizione ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni, ovvero della legge 6 marzo 1998 n.40;
- godimento dei diritti civili e politici;
- diploma di scuola dell'obbligo o, per titoli conseguiti all'estero, titolo equipollente;
- brevetto, rispettivamente di istruttore subacqueo o di guida
subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una
organizzazione didattica, sia italiana che straniera, iscritta negli
elenchi regionali di cui all'articolo 4, nel cui percorso formativo sia
previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria
di base, un addestramento teorico-pratico comprendente:
- tecniche e teoria di immersioni speciali;
- tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per
l'immersione subacquea, con particolare riferimento alla rianimazione
cardiocircolatoria, nonché nozioni di fisiopatologia;
- approfondita conoscenza dei fondali marini e lacustri della
regione, della loro morfologia, delle caratteristiche della fauna e
della flora nonché degli eventuali reperti archeologici in essi
presenti, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse. A tale
scopo le organizzazioni didattiche si avvarranno della collaborazione
delle organizzazioni ambientaliste.
art. 6 (Autorizzazione)
- L'apertura di un centro d'immersione subacquea e di un centro di
addestramento subacqueo nonché l'esercizio delle relative attività sono
subordinati all'iscrizione in appositi registri regionali per le ditte
e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita Iva
e regolarmente iscritte alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
- ... (Omissis)...
- Le regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività
dei centri d'immersione subacquea e dei centri di addestramento
subacqueo alla persona fisica o alla società nella persona del legale
rappresentante quando sussistono i seguenti requisiti:
- essere dotati di una sede appropriata nella località dove si opera;
- essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le
attività autorizzate; le attrezzature e apparecchiature per le
immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già in
possesso di brevetto dovranno essere in perfetto stato di conservazione
e funzionamento.
- essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso, nonché
assicurare un percorso di sicurezza e di emergenza tramite collegamento
con una struttura sanitaria nella quale sia presente un medico
rianimatole;
- aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a
copertura dei rischi derivanti a terzo dallo svolgimento delle attività
dei centri.
- Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge,
possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività di
centri di immersione e di centri di addestramento subacqueo già
esistenti.
- Le regioni revocano le autorizzazioni di cui al comma 3, qualora si
verifichino inadempienze rispetto ai requisirti di cui al medesimo
comma, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle predette attività
si riscontrino violazioni delle norme in materia di tutela
dell'ambiente.
art. 8 (Associazioni senza scopo di lucro)
Le regioni istituiscono l'elenco delle associazioni
senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che
possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri
associati, attività subacquee in genere.
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Comunicazioni |
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E' possibile ora, per tutti gli utenti registrati, consultare la propria posta elettronica @onlysub.eu dopo aver effettuato l'accesso nell'Area Riservata.
Se ancora non hai una casella postale e sei un membro iscritto dell'associazione, affrettati a richiederela al direttivo. |
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Contatti Skype |
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