|
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 |
|
|
|
|
Scritto da Massimiliano Fiorese
|
|
Sunday 09 August 2009 |
|
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto.
(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n.223) - testo in vigore dal 21-12-2008
Estratto: Articoli 90 e 91.
Capo III
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 90.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
-
Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio
individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati
nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
-
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni
cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due
erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea
stroboscopica;
-
b) in caso di immersioni che prevedono soste di
decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di
cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La
stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in
grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di
decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
-
c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
-
d)
una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al
decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una
maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta;
-
e) un apparato ricetrasmittente ad onde
metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta.
-
Le immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata
al primo soccorso subacqueo.
Art. 91
Segnalazione
-
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il
galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
-
In caso di immersione
notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e'
costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di
orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
-
In
caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale.
Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie
gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque
metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di
separazione dal gruppo.
-
Il subacqueo deve operare entro il
raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo
-
Le unita' da diporto, da traffico
o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore
ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
|
|
Ultimo aggiornamento ( Sunday 09 August 2009 )
|